VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   apportare
modificazioni al  R.  decreto-legge  1°  giugno  1936-XIV,  n.  1019,
sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana,  convertito
nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per  l'Africa
Italiana, di concerto con il Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019,  sull'ordinamento
organico dell'Africa Orientale Italiana, gli articoli 2,  3,  7,  11,
15, 18 e 22 sono sostituiti dai seguenti; gli articoli  24,  25,  26,
32, 44, 61 e 63 sono modificati come segue; l'art. 4 e l'ultimo comma
dell'art. 13 sono abrogati. 
 
  Art. 2. - L'Africa Orientale Italiana  e'  ripartita  nei  seguenti
Governi: 
 
  Governo dell'Eritrea, con capoluogo Asmara; 
 
  Governo dell'Amara, con capoluogo Gondar; 
 
  Governo dello Scioa, con capoluogo Addis Abeba; 
 
  Governo dei Galla e Sidama, con capoluogo Gimma; 
 
  Governo dell'Harar, con capoluogo Harar; 
 
  Governo della Somalia, con capoluogo Mogadiscio. 
 
  Ciascun Governo e' dotato di personalita' giuridica. 
 
  Art. 3. - I limiti territoriali fra i Governi sono i seguenti: 
 
  fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Amara: 
 
  il corso del Setit-Tacazze' e quello dello Tsellari' ed  una  linea
che passando a sud del lago Ascianghi nei pressi di Quoram  raggiunge
il limite meridionale dell'Aussa fino al  punto  d'incontro  dell'11°
parallelo N con l'Aussa  lasciando  a  nord-est  i  paesi  galla,  la
Dancalia e l'Aussa; 
 
  fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Harar: 
 
  l'11° parallelo N dal punto d'incontro con l'Auasc alla frontiera; 
 
  fra il Governo dell'Amara e quello dei Galla e Sidama: 
 
  il  corso  del  Nilo  Azzurro  dalla  frontiera   alla   confluenza
dell'Angan; 
 
  fra il Governo dell'Amara e quello dello Scioa: 
 
  il corso del Nilo Azzurro dalla confluenza dell'Angan, a quella con
il Jamma, il corso del Jamma dalla  confluenza  del  Nilo  Azzurro  a
quella con il Uacit, il corso del Uacit fino  all'altezza  del  Monte
Abuia Mieda, il Monte Abuia Mieda, la linea displuviale del  Robi  ed
il corso del Robi fino alla confluenza con l'Auasc; 
 
  fra il Governo dell'Amara, e quello dell'Harar: 
 
  il corso dell'Auasc dalla  confluenza  del  Robi  all'incontro  con
l'11° parallelo N; 
 
  fra il Governo dello Scioa e quello dei Galla e Sidama: 
 
  una linea che dalla confluenza dell'Angan con il Nilo Azzurro segue
il  corso  dell'Angan  ed  il  limite   occidentale   della   regione
dell'Horro, tocca il monte Gorochen, segue il  corso  del  Ghibie'  e
dell'Anzecia' fino al monte Mugute', tocca i monti  Muggo,  Teribo  e
Macho, passa ad ovest del lago Zuai lascia ad est ed a  sud  i  laghi
Cogie' e raggiunge il corso dell'Auasc che segue fino alla confluenza
del Moggio; 
 
  fra il Governo dello Scioa e quello dell'Harar: 
 
  una linea che dalla confluenza del  Moggio  con  l'Auasc  segue  il
corso dell'Auasc sino  alla  confluenza  col  Giogo',  il  corso  del
Giogo', tocca i monti Cusae' Mucche' e Debocodio', segue il corso del
Bulg e il corso del Cassam sino alla confluenza  con  l'Auasc  ed  il
corso dell'Auasc sino alla confluenza del Robi; 
 
  fra il Governo dell'Harar e quello del Galla e Sidama: 
 
  una linea che, dalla confluenza del Moggio con l'Auasc,  procedendo
in direzione sud, segue le pendici dell'altipiano  verso  i  laghi  e
raggiunge le sorgenti dell'Uabi  in  Hoghiso',  poi  segue  i  limiti
orientali del Sidamo e poi il corso del Ganale  Doria  sino  a  valle
della cascata Dal Verme; 
 
  fra il Governo dell'Harar e quello della Somalia: 
 
  una linea che lascia  alla  Somalia  il  territorio  abitato  dalle
popolazioni somale Ogaden comprese fra la frontiera, il fiume Dacata,
l'Uebi Gestro ed il Ganale Doria; 
 
  fra il Governo dei Galla e Sidama e quello della Somalia: 
 
  una linea che dalla cascata Dal Verme sul  Ganale  Doria  giunge  a
Malca Marre sul Daua Parma. 
 
  Art. 7. - Il Governatore generale Vice Re  ha  alla  sua  immediata
dipendenza il Vice governatore generale ed  il  Comandante  superiore
delle Forze armate. 
 
  Il Vice governatore generale  (grado  2°  del  ruolo  coloniale  di
Governo) e' nominato con decreto Reale su proposta del  Ministro  per
l'Africa Italiana, sentito il Consiglio  dei  ministri.  Egli  prende
rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re. 
 
  Il Comandante superiore e' nominato con decreto Reale, su  proposta
del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la
guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il  Consiglio  dei
Ministri. 
 
  Le attribuzioni del Comandante  superiore  sono  stabilite  dal  R.
decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856. 
 
  Art. 11. A capo  di  ciascuno  dei  Governi  in  cui  e'  ripartita
l'Africa Orientale Italiana e' posto un Governatore. 
 
  Governatore dello Scioa e' il Vice governatore generale. 
 
  I Governatori (grado  2°  del  ruolo  coloniale  di  Governo)  sono
nominati con decreto Reale su  proposta  del  Ministro  per  l'Africa
Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. 
 
  Art. 15. - Ciascun Governatore ha alla sua immediata dipendenza  il
segretario generale ed il comandante delle truppe. 
 
  Nel Governo dello Scioa le funzioni di comandante delle truppe sono
esercitate dal Comandante delle forze militari terrestri  dell'Africa
Orientale Italiana. 
 
  In caso di vacanza,  assenza  o  impedimento  del  Governatore,  la
reggenza del Governo spetta al segretario generale. 
 
  Tale norma si applica anche per il Governo dello Scioa. 
 
  in caso di vacanza, assenza od impedimento del segretario generale,
il Governatore generale Vice Re  stabilisce  chi  debba  assumere  la
reggenza del Governo. 
 
  Art. 18.  -  Ai  servizi  civili  e  politici  di  ciascun  Governo
provvedono Direzioni di  Governo,  a  capo  delle  quali  sono  posti
direttori di Governo, nominati con decreto del  Governatore  generale
Vice Re e scelti fra i funzionari coloniali di  grado  5°  e  6°  del
ruolo di Governo. 
 
  Ai  servizi  del  Governo  dello  Scioa  provvedono  le   Direzioni
superiori del Governo  generale  mediante  apposite  Sezioni  la  cui
attivita' e' coordinata dal segretario  generale  del  Governo  dello
Scioa. 
 
  Il numero, le attribuzioni  e  la  ripartizione  in  sezioni  delle
Direzioni    di    Governo    sono     stabiliti     dall'ordinamento
politico-amministrativo. 
 
  Art. 22. - Presso il Governo generale e'  costituito  un  Consiglio
generale, presieduto dal Governatore generale Vice Re e composto: 
 
  dal Vice governatore generale; 
 
  dal Comandante superiore delle forze armate; 
 
  dall'Ispettore del Partito nazionale fascista; 
 
  dal magistrato piu' elevato in grado della Corte dei conti; 
 
  dai direttori superiori del Governo generale; 
 
  dall'ufficiale piu' elevato in  grado  del  Regio  esercito,  della
Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria  per
la sicurezza nazionale dell'Africa Orientale Italiana; 
 
  dal  magistrato  giudicante  e  dal  rappresentante   il   pubblico
ministero piu' elevato in grado dell'Africa Orientale Italiana; 
 
  dal funzionario posto a capo di ciascuno dei  servizi  tecnici  del
Governo generale; 
 
  dal capo della ragioneria del Governo generale. 
 
  I Governatori hanno facolta' di intervenire con  voto  deliberativo
alle sedute del Consiglio generale. 
 
  Per delega del Governatore generale Vice Re, il Consiglio  generale
puo' essere presieduto dal Vice governatore generale. 
 
  I funzionari  preposti  a  singoli  servizi  del  Governo  generale
possono  essere  chiamati  dal  Governatore  generale   Vice   Re   a
partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si  discuta  di
affari che rientrino nella loro competenza. 
 
  Art. 24. - Il primo ed il  terzo  alinea  del  secondo  comma  sono
sostituiti dai seguenti: 
 
  «dai Governatori e dai componenti del Consiglio generale; 
 
  dai comandanti delle truppe o generali  addetti  ai  Comandi  delle
truppe dei Governi dell'Africa Orientale Italiana». 
 
  Art. 25. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Presso ciascun Governo e'  costituito  un  Consiglio  di  Governo,
presieduto dal Governatore e composto: 
 
  dal segretario generale del Governo; 
 
  dal comandante delle truppe o dal generale addetto al Comando delle
truppe; 
 
  dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento; 
 
  dal capo della delegazione della Corte dei conti; 
 
  dai direttori di Governo; 
 
  dal  magistrato  giudicante  e  dal  rappresentante   il   pubblico
ministero  piu'  elevato  in  grado  con  giurisdizione  limitata  al
territorio del Governo; 
 
  dal capo della ragioneria del Governo». 
 
  Art. 26. - La lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
 
  «b) su quella parte del bilancio preventivo e del conto  consuntivo
concernente il Governo». 
 
  Art. 32.  Il  terzo  alinea  del  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «per il Governo dello Scioa: in amarico». 
 
  Il terzo alinea del secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «nel territorio del Governo dello Scioa: in amarico ed in galla». 
 
  Art. 44. - Dopo il secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
Ragioneria presso il Governo generale esercita anche le  funzioni  di
Ragioneria del Governo dello Scioa». 
 
  Art. 61. - Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il termine decorre per il  territorio  di  ciascun  Governo  dalla
pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale». 
 
  Art. 63. - Le  parole  «del  Governatorato  di  Addis  Abeba»  sono
sostituite dalle altre «del Governo dello Scioa».