VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di apportare modificazioni al R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, gli articoli 2, 3, 7, 11, 15, 18 e 22 sono sostituiti dai seguenti; gli articoli 24, 25, 26, 32, 44, 61 e 63 sono modificati come segue; l'art. 4 e l'ultimo comma dell'art. 13 sono abrogati. Art. 2. - L'Africa Orientale Italiana e' ripartita nei seguenti Governi: Governo dell'Eritrea, con capoluogo Asmara; Governo dell'Amara, con capoluogo Gondar; Governo dello Scioa, con capoluogo Addis Abeba; Governo dei Galla e Sidama, con capoluogo Gimma; Governo dell'Harar, con capoluogo Harar; Governo della Somalia, con capoluogo Mogadiscio. Ciascun Governo e' dotato di personalita' giuridica. Art. 3. - I limiti territoriali fra i Governi sono i seguenti: fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Amara: il corso del Setit-Tacazze' e quello dello Tsellari' ed una linea che passando a sud del lago Ascianghi nei pressi di Quoram raggiunge il limite meridionale dell'Aussa fino al punto d'incontro dell'11° parallelo N con l'Aussa lasciando a nord-est i paesi galla, la Dancalia e l'Aussa; fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Harar: l'11° parallelo N dal punto d'incontro con l'Auasc alla frontiera; fra il Governo dell'Amara e quello dei Galla e Sidama: il corso del Nilo Azzurro dalla frontiera alla confluenza dell'Angan; fra il Governo dell'Amara e quello dello Scioa: il corso del Nilo Azzurro dalla confluenza dell'Angan, a quella con il Jamma, il corso del Jamma dalla confluenza del Nilo Azzurro a quella con il Uacit, il corso del Uacit fino all'altezza del Monte Abuia Mieda, il Monte Abuia Mieda, la linea displuviale del Robi ed il corso del Robi fino alla confluenza con l'Auasc; fra il Governo dell'Amara, e quello dell'Harar: il corso dell'Auasc dalla confluenza del Robi all'incontro con l'11° parallelo N; fra il Governo dello Scioa e quello dei Galla e Sidama: una linea che dalla confluenza dell'Angan con il Nilo Azzurro segue il corso dell'Angan ed il limite occidentale della regione dell'Horro, tocca il monte Gorochen, segue il corso del Ghibie' e dell'Anzecia' fino al monte Mugute', tocca i monti Muggo, Teribo e Macho, passa ad ovest del lago Zuai lascia ad est ed a sud i laghi Cogie' e raggiunge il corso dell'Auasc che segue fino alla confluenza del Moggio; fra il Governo dello Scioa e quello dell'Harar: una linea che dalla confluenza del Moggio con l'Auasc segue il corso dell'Auasc sino alla confluenza col Giogo', il corso del Giogo', tocca i monti Cusae' Mucche' e Debocodio', segue il corso del Bulg e il corso del Cassam sino alla confluenza con l'Auasc ed il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Robi; fra il Governo dell'Harar e quello del Galla e Sidama: una linea che, dalla confluenza del Moggio con l'Auasc, procedendo in direzione sud, segue le pendici dell'altipiano verso i laghi e raggiunge le sorgenti dell'Uabi in Hoghiso', poi segue i limiti orientali del Sidamo e poi il corso del Ganale Doria sino a valle della cascata Dal Verme; fra il Governo dell'Harar e quello della Somalia: una linea che lascia alla Somalia il territorio abitato dalle popolazioni somale Ogaden comprese fra la frontiera, il fiume Dacata, l'Uebi Gestro ed il Ganale Doria; fra il Governo dei Galla e Sidama e quello della Somalia: una linea che dalla cascata Dal Verme sul Ganale Doria giunge a Malca Marre sul Daua Parma. Art. 7. - Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Comandante superiore delle Forze armate. Il Vice governatore generale (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re. Il Comandante superiore e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri. Le attribuzioni del Comandante superiore sono stabilite dal R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856. Art. 11. A capo di ciascuno dei Governi in cui e' ripartita l'Africa Orientale Italiana e' posto un Governatore. Governatore dello Scioa e' il Vice governatore generale. I Governatori (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Art. 15. - Ciascun Governatore ha alla sua immediata dipendenza il segretario generale ed il comandante delle truppe. Nel Governo dello Scioa le funzioni di comandante delle truppe sono esercitate dal Comandante delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore, la reggenza del Governo spetta al segretario generale. Tale norma si applica anche per il Governo dello Scioa. in caso di vacanza, assenza od impedimento del segretario generale, il Governatore generale Vice Re stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo. Art. 18. - Ai servizi civili e politici di ciascun Governo provvedono Direzioni di Governo, a capo delle quali sono posti direttori di Governo, nominati con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i funzionari coloniali di grado 5° e 6° del ruolo di Governo. Ai servizi del Governo dello Scioa provvedono le Direzioni superiori del Governo generale mediante apposite Sezioni la cui attivita' e' coordinata dal segretario generale del Governo dello Scioa. Il numero, le attribuzioni e la ripartizione in sezioni delle Direzioni di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo. Art. 22. - Presso il Governo generale e' costituito un Consiglio generale, presieduto dal Governatore generale Vice Re e composto: dal Vice governatore generale; dal Comandante superiore delle forze armate; dall'Ispettore del Partito nazionale fascista; dal magistrato piu' elevato in grado della Corte dei conti; dai direttori superiori del Governo generale; dall'ufficiale piu' elevato in grado del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Orientale Italiana; dal magistrato giudicante e dal rappresentante il pubblico ministero piu' elevato in grado dell'Africa Orientale Italiana; dal funzionario posto a capo di ciascuno dei servizi tecnici del Governo generale; dal capo della ragioneria del Governo generale. I Governatori hanno facolta' di intervenire con voto deliberativo alle sedute del Consiglio generale. Per delega del Governatore generale Vice Re, il Consiglio generale puo' essere presieduto dal Vice governatore generale. I funzionari preposti a singoli servizi del Governo generale possono essere chiamati dal Governatore generale Vice Re a partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Art. 24. - Il primo ed il terzo alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «dai Governatori e dai componenti del Consiglio generale; dai comandanti delle truppe o generali addetti ai Comandi delle truppe dei Governi dell'Africa Orientale Italiana». Art. 25. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: «Presso ciascun Governo e' costituito un Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore e composto: dal segretario generale del Governo; dal comandante delle truppe o dal generale addetto al Comando delle truppe; dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento; dal capo della delegazione della Corte dei conti; dai direttori di Governo; dal magistrato giudicante e dal rappresentante il pubblico ministero piu' elevato in grado con giurisdizione limitata al territorio del Governo; dal capo della ragioneria del Governo». Art. 26. - La lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) su quella parte del bilancio preventivo e del conto consuntivo concernente il Governo». Art. 32. Il terzo alinea del primo comma e' sostituito dal seguente: «per il Governo dello Scioa: in amarico». Il terzo alinea del secondo comma e' sostituito dal seguente: «nel territorio del Governo dello Scioa: in amarico ed in galla». Art. 44. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La Ragioneria presso il Governo generale esercita anche le funzioni di Ragioneria del Governo dello Scioa». Art. 61. - Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il termine decorre per il territorio di ciascun Governo dalla pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale». Art. 63. - Le parole «del Governatorato di Addis Abeba» sono sostituite dalle altre «del Governo dello Scioa».